17 Ottobre 2006
L'occupazione dell'Iraq, guidata dagli Stati Uniti, è un vicolo cieco dal punto di vista politico, militare, morale ed economico.
La resistenza nazional-popolare in Iraq è la sola rappresentanza legale e legittima del popolo iracheno e della repubblica dell'Iraq.
Solo la resistenza nazional-popolare può ed ha l'autorità di determinare il percorso verso la pace e la stabilità dell'Iraq.
Nel 2005, la giuria di coscienza del Tribunale Mondiale sull'Iraq dichiarò chiaramente l'illegalità e l'immoralità dell'invasione, l'occupazione e la distruzione dell'Iraq come stato e come nazione ad opera dagli Stati Uniti e dei loro alleati.
La legalità è con l'Iraq
Mentre la litania delle illegalità commesse dagli Stati Uniti cresce quasi oltre misura, il diritto internazionale afferma:
L'occupazione dell'Iraq, guidata dagli Stati Uniti, è esplicitamente proibita secondo il diritto internazionale dall'istituire cambiamenti atti ad alterare permanentemente le strutture fondative dello stato iracheno, tra cui le sue istituzioni giudiziarie, economiche, politiche, ed il tessuto sociale [i].
Inoltre, e dato che l'invasione dell'Iraq nel 2003 era inequivocabilmente illegale secondo il diritto internazionale, non solo la costituzione permanente irachena, designata dagli Stati Uniti, e l'Assemblea Nazionale sono illegali, ma ogni legge, trattato, accordo e contratto firmato in Iraq a partire dall'illegale invasione e dal conseguente inizio dell'occupazione sono illegali. Tutti gli stati sono obbligati secondo il diritto internazionale a non riconoscere come legali le conseguenze di atti illegali da altri stati [ii].
In base al diritto internazionale, l'occupazione guidata dagli Stati Uniti non può istituire alcun contratto economico a lungo termine che non sia stato concertato da un governo iracheno sovrano che rappresenti il sovrano popolo iracheno [iii].
In quanto nessun tale governo può, per definizione, esistere sotto occupazione, tutti i tentativi di legare il futuro del petrolio iracheno a multinazionali straniere "in particolare mediante sfavorevoli accordi di condivisione del prodotto" sono illegali e nulli.
Inequivocabilmente, secondo il diritto internazionale, l'occupazione guidata dagli Stati Uniti non ha diritto di permettere la divisione dell'Iraq in tre o più unità federali. Ogni tale risultato sarebbe una grave violazione delle leggi di guerra che governano un'occupazione belligerante. E' egualmente illegale che l'occupazione guidata dagli Stati uniti generi e fomenti il conflitto etnico e settario per realizzare politiche opposte agli interessi del popolo iracheno [iv].
Poiché sono fallite le politiche dell'occupazione guidata dagli Stati Uniti, le autorità dell'occupazione non hanno diritto di tentare di soggiogare gli Iracheni con la forza. Condurre operazioni punitive che colpiscono indiscriminatamente civili in intere città "per esempio gli attuali piani in atto volti a pacificare Baghdad per la quarta volta" solo illegali e perseguibili secondo il diritto internazionale [v].
L'occupazione condotta dagli Stati Uniti e le procure feudali che essa ha fondato stanno compiendo punizioni collettive e crimini contro l'umanità, usando armi proibite e in violazione delle leggi di guerra non riconoscendo i combattenti della resistenza come belligeranti [vi].
La campagna in corso di omicidi, torture, stupri e terrore contro i
Sunniti in Iraq, incluse le operazioni degli squadroni della morte finanziati dagli Stati Uniti, costituisce genocidio secondo la
Convenzione sul Genocidio del 1951 [vii].
Il fallimento delle forze di occupazione guidate dagli Stati Uniti nel tutelare, come sono obbligate a fare secondo il diritto
internazionale, il diritto alla vita e ad assicurare la sicurezza di tutti i cittadini iracheni "senza discriminazione secondo affiliazione confessionale od ogni altra distinzione" è un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità [viii].
In Iraq è legale solo la resistenza nazional-popolare. La sua legalità e legittimità è sancita da numerosi strumenti del diritto internazionale, tra cui i suoi documenti fondativi e perentori come la Carta delle Nazioni Unite [ix].
Essa dovrebbe essere riconosciuta come un esercito combattente e come la continuità dello stato iracheno.
Solo la resistenza è legale
In Iraq solo la resistenza nazional-popolore "armata, politica e civile" è legittimata secondo il diritto internazionale a determinare un percorso verso la pace e la stabilità in Iraq. Nessun altro attore, certamente non i politici fantoccio nominati dagli Stati Uniti nei 10 chilometri quadrati della Zona Verde, può parlare per conto del popolo iracheno o impersonare la Repubblica dell'Iraq.
La piena responsabilità per i disastri che si sono abbattuti sul popolo iracheno ricadono sugli Stati Uniti, il loro fallito processo
politico e le loro fallite misure di sicurezza. Nessuna escalation può fornire una soluzione. L'occupazione deve finire ora.
Abdul Ilah Albayaty, Hana Albayaty, Ian Douglas
[i] Articoli 43 e 55, Convenzione internazionale dell'Aja su leggi ed usi della guerra terrestre - Allegato, 1907; articoli 54 e 64, Quarta Convenzione di Ginevra sulla Protezione delle persone civili in tempo di guerra, 1949.
[ii] Articolo 41(2), Articoli Provvisori della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite sulla Responsabilità di Stato, che rappresenta il predominio del diritto internazionale consuetudinario (e adottato nella Risoluzione 56/83 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 28 gennaio 2002), proibisce agli stati di trarre beneficio dai lori atti illegali: nessuno stato dovrebbe riconoscere come legale una situazione creata da una grave violazione [di un obbligo che viene da una norma perentoria del diritto internazionale generale] (enfasi aggiunta); Sezione III(e), Risoluzione 36/103 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 14 dicembre 1962, Dichiarazione sull'inammissibilità di interventi ed interferenze negli
affari interni degli stati.
[iii] Risoluzione 1803 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (XVII), 14 dicembre 1962, "Sovranità permanente sulla risorse naturali".
[iv] Risoluzione 1514 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
(XV), 14 dicembre 1960, Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali.
[v] Articolo 50, Convenzione internazionale dell'Aja su leggi ed usi della guerra terrestre - Allegato, 1907; Articolo 33, Quarta Convenzione di Ginevra 1949: "Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate"; Articolo 51, 1°
Protocollo Addizionale delle Convenzioni di Ginevra, 1977.
[vi] Articolo 3, Convenzione internazionale dell'Aja su leggi ed usi
della guerra terrestre - Allegato, 1907: "Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, così gli uni come gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.
[vii] Articoli 2 e 3 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, 1951.
[viii] Principio VI, Principi del Diritto Internazionale riconosciuti nella Carta del Ttribunale di Norimberga e nel Verdetto del Tribunale, adottati dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, 1951.
[ix] Il diritto all'auto-difesa, l'indipendenza nazionale, l'integrità territoriale, l'unità nazionale e la sovranità senza interferenza
esterne sono stati affermati numerose volte dai corpi delle Nazioni Unite, tra cui il Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale, la Commissione sui Diritti Umani, la Commissione sul Diritto Internazionale e la Corte Internazionle di Giustizia. Il principio di auto-determinazione prevede che laddove sia stata impiegata un'azione di forza per sopprimere tale diritto, la forza possa essere usata per contrastarla e ottenere l'auto - determinazione.
La Commissione sui Diritti Umani ha ripetutamente riaffermato la legittimità di combattere contro un'occupazione con tutti i mezzi disponibili, tra cui la lotta armata (Risoluzione della Commissione sui Diritti Umani No. 3, XXXV, 21 febbraio 1979 e Risoluzione della Commissione sui Diritti Umani No. 1989/19, 6 marzo 1989). Esplicitamente, la Risoluzione 37/43 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata il 3 dicembre 1982 riafferma la legittimità della lotta dei popoli per l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità nazionale e la liberazione dal dominio coloniale e straniero e
dall'occupazione straniera con tutti i mezzi disponibili, tra cui la lotta armata (Si vedano anche le risoluzioni dell'Assembla Generale 1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 e 32/154).
L'articolo 1(4) del 1° Protocollo Addizionale delle Convenzioni di Ginevra, 1977, considera le lotte di auto-determinazione come situazioni di conflitto armato. La Dichiarazione di Ginevra sul Terrorismo dichiara: come ripetutamente riconosciuto dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, i popoli che stanno combattendo contro il dominio coloniale e l'occupazione straniera e contro regimi razzisti nell'esercizio del loro diritto all'auto-determinazione hanno il diritto di usare la forza per raggiungere i loro obbiettivi entro l'ossatura del diritto umanitario internazionale. Tali usi legali della forza non devono essere confusi con atti di terrorismo internazionale.
Nell'esercizio del loro diritto all'auto - determinazione, i popoli sotto dominio coloniale e straniero hanno il diritto di combattere... e di cercare e ricevere aiuto in accordo con i principi della Carta e in conformità con la Dichiarazione sui Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati. E' in questi termini che l'articolo 5 della Definizione di Aggressione (Risoluzione 3314 dell'Assemblea Generale (XXIX) del 14 dicembre 1974) riconosce la legittimità della lotta dei popoli dal dominio coloniale o straniero. La Dichiarazione sui Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati (Risoluzione 2625 dell'Assemblea Generale (XXV)) cita il principio che gli stati dovrebbero astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni stato, o da ogni altro metodo non coerente con i propositi delle Nazioni Unite.
Il riconoscimento da parte delle Nazioni unite della legittimità della lotta dei popoli sotto dominio coloniale e straniero o occupazione è in linea con il divieto generale dell'uso della forza sancito nella Carta delle Nazioni Unite anzitutto perché uno stato che soggioga con la forza un popolo al dominio coloniale o straniero sta commettendo un atto illegale come definito dal diritto internazionale, e il popolo soggetto, nell'esercizio del suo intrinseco diritto all'auto-difesa, può combattere per difendere e conseguire il suo diritto all'auto - determinazione.
Traduzione a cura di Carlo Martini per www.radioforpeace.info